MALA GIUSTIZIA E STALKING GIUDIZIARIO SUBITO DAL PRESIDENTE DELL’UNIONE CARABINIERI

Tutti i procedimenti Ordinari e militari ATTIVATI SU SEGNALAZIONI DI UFFICIALI RUTENUTI INFEDELI, sono stati ARCHIVIATI e/o conclusi con Sentenze di ASSOLUZIONE delle quali se ne riportano di seguito solo alcune rilevanti che rappresentano una vera e propria persecuzione Giudiziaria da parte di questi signori:

1) Tribunale Penale di Bari, Imputato per “diffamazione a mezzo stampa ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO 26.09.2020;

2) Tribunale Penale di Salerno, imputato art. 110-497 ter ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE;

3) Tribunale Civile di Torino Citato per presunto uso illecito di Loghi e denominazioni dell’Arma, ARCHIVIATO CON SENTENZA DEL 04.02.2016;

4) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ( AGCM) Ordinanza che legittima i Marchi dell’UNAC, la Rivista dell’Arma e le denominazioni dell’UNAC.. 14.09.2016

5) Tribunale Amministrativo per la Puglia Sentenza di Annullamento Sanzione di Stato ( perdita del Grado ) 10.02.1992;

6) Tribunale Militare di Torino imputato artt. 110.cp.p., 182, 47 n.2 e n. 4 c.p.m.p.; Artt. 227 e 47 n.2 e 4, c.p.m.p. ASSOLTO PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE; 28.07.2003.

7) Tribunale di Cagliari imputato artt. 182 e 47 c.p.m.p., 227 , 47 e 61 c.p. ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE – 17.01.2002

8) Tribunale di Mantova imputato artt. 595 e 57 c.p. ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO; 14.03.2003.

9) Tribunale Militare di Napoli, imputato artt. 61 n.9, 110 c.p., 47 nr. 2,4 e 58 u.c., 182 c.p.m.p. ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE; 27.06.2003.

10) Tribunale Penale di Bari, imputato artt. 17 e 134 RD 733/31, ARCHIVIAZIONE; 22.04.2004.

11) Tribunale Militare di Bari imputato artt. 81 c.1. c.p.m.p. ARCHIVIAZIONE ; 24.08.2001.

12) Tribunale Militare di Bari, imputato Artt. 61 n.2, 81 cpv .c.p., 47 n.2, 182, 2013 c.p.m.p. ARCHIVIAZIONE GIP; 11.11.2002.

13) Procura della Repubblica Militare di Bari, imputato artt. 227 c.2 e 47 n. 2 c.p.m.p. ARCHIVIAZIONE GIP; 11.03.2003;

14) Corte Militare di Verona, imputato artt. 227,1 e 2, 47 n.2 c.p.m.p.; 61 n.10 c.p., 182, 47 n.2, 227,1 e 2 e 3 c.p.m.p. ; 81, 1 c.p. ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO; 17.07.2003.

15) Tribunale Militare di Bari- GIP imputato artt. 47,2 e 173 c.1 c.p.m.p. ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE; 16.06.2004;

16) Tribunale del Riesame di Bari, imputato artt. 81 cpv, 61 n.10, 368 comma 1, e 595 c.p., ANNULLAMENTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO 23.11.2005;

17) Tribunale Militare di Bari – GIP, imputato artt. 61,2, 81 cpv c.p.; 47 n.2, 182, 213 c.p.m.p. ARCHIVIATO; 09.11.2002.

18) Tribunale Militare di Torino, imputato artt. 182,47 n.2, 227 c.1,2,3 c.p.m.p.; 81 c.1 c.p. ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE. 15.11.2004.

19) Tribunale Militare di Napoli, imputato Artt. 47 n.22 e n.4; 183 c.p.m.p. e 61 n.9 c.p. ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE 23.11.2001.

20) Tribunale Militare di Bari-Gip, imputato artt. 81 c.1. c.p.m.p. ARCHIVIAZIONE , 20.08.2001.

21) Procura della Repubblica di Bari imputato artt. 180 cpv c.p.m.p. ARCHIVIAZIONE .04.03.2000.

22) Procura della Repubblica di Bari imputato artt. 180 c.p.m.p., ARCHIVIATO ; 31.05.2000.

23) Tribunale Militare di Bari – Gip, imputato artt. 227 c.2 e 3, 47 n.2 c.p.m.p. ) ARCHIVIAZIONE . 29.10.2003.

24) Tribunale Militare di Bari, imputato artt. 227 c.2 e 47 n.2 c.p.m.p. ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO. 13.01.2005.

25) Tribunale Militare di Napoli, imputato artt. 47 n.22 e n.4, 183 c.p.m.p. e 61 n.9 ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE 10.12.2001.

26) Procura della Repubblica Militare di Bari, imputato art. 595 c.p. ARCHIVIATO 20.04.2000.

27) Procura della Repubblica di Bari imputato artt. 495 c.p. ARCHIVIATO 1.10.2001.

28) Procura della Repubblica di Bari imputato artt. 495 c.p. in Palermo, ARCHIVIATO. 27.05.2000;

29) Procura della Repubblica di Bari, imputato ed arrestato ai Domiciliari per art. 328 c.p. ARCHIVIATO IN FASE DI INDAGINI PRELIMINARI DAL GIP, PERCHE’ NON VI SONO ELEMENTI PER L’ACCUSA;

30) Procura della Repubblica di Bari, imputato art. 495 c.p. ARCHIVIATO a Mod. 45 ; 12.09.2000.

31) Procura della Repubblica di Bari, imputato art. 495 c.p. ARCHIVIATO A MOD. 45. 10.1.2020.

32) Tar Puglia Annullamento Sanzione di Stato ( Perdita del Grado) anno 1993;

33) Consiglio di Stato Annullamento Sanzione di Stato ( perdita del Grado) anno 1994;

34) Tar Puglia annullamento Sanzione di Stato ( sospensione dal Grado) anno 2013;

35) Tribunale Ordinario di Bari imputato art. 473 c.p. in fase di Archiviazione per Perizia CTU (Fabbroni) che non riscontrava illeciti penali.

36) Tribunale di Salerno, imputato art. 497 ter, ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO;

37) Tribunale di Bari, imputato Art. 594 c.p. ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO;

38) Tribunale di Lecce, imputato di Violenza Privata su denuncia della Giudice CARAMIA di Bari ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO.

COME SE NON BASTASSE

PROVVEDIMENTO DEL 06.11.2021

PRESSO LA PROCURA DI BARI SONO STATE PRESENTATE NEGLI ULTIMI ANNI SVARIATE DENUNCE PER I REATI DI TRUFFA, CORRUZIONE ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, CONTRO DIVERSI UFFICIALI DELL’ARMA TRA CUI LO STESSO COMANDANTE GENERALE TULLIO DEL SETTE, GIOVANNI NISTRI, TEO LUZI, ED ALTRI COME MARIO CINQUE, MASSIMO MENNITI, MANUEL SCARSO, GAETANO VITUCCI, CLAUDIO LUNARDO E MASSIMO NIZZOLA.

DI QUESTE DENUNCE, NULLA E’ DATO SAPERE DA UNA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE EX ART. 335 C.P.P. PER CUI CHIESTO SPIEGAZIONI AL P.M. ROBERTO ROSSI, QUESTO PER “RIPICCA” PRENDENDO SPUNTO DA UNA REGOLARE MANIFESTAZIONE SINDACALE SI INVENTA CON LA COMPLICITA’ DI GIP COMPIACENTI, ANCORA UNA VOLTA UNA ORDINANZA DI ARRESTI DOMICILIARI CONTRO IL DR. ANTONIO SAVINO, ACCUSANDOLO ANCORA UNA VOLTA DI PRESUNTA “CALUNNIA” NEI CONFRONTI DEI SUDDETTI UFFICIALI ANCORA INDAGATI DALLE PROCURE DI TUTTA ITALIA!

PRESENTATOGLI AL GIP NEL CORSO DELL’INTERROGATORIO, PAOLA ANGELA DE SANTIS UNA VALANGA DI DOCUMENTI E PROVE CHE SENZA OMBRA DI DUBBIO PROVANO LA CORRUZIONE E LA TRUFFA POSTA IN ESSERE DAGLI ALTI UFICIALI INDAGATI, LA GIP, “DOPO” AVER DISPOSTO L’ARRESTO, E NON PRIMA, IN VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 22 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CHE PREVEDE CHE IL GIP, RESOSI CONTO SUBITO DELLA PROPRIA INCOMPETENZA, RIMETTE GLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO ANNULANDO LA MISURA NEL FRATTEMPO EMESSA, QUEST’ULTIMA, SENZA ESPRIMERSI SULLA RICHIESTA DI REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE, SI DICHIARA INCOMPETENTE E RIMETTE GLI ATTI AL GIP DI LECCE NELLA PERSONA DI SERGIO MARIA TOSI IL QUALE “IGNORANDO” LA MOLE DEI DOCUMENTI A DISCARICO DELL’INDAGATO, PRESENTATI AL GIP DI BARI, “DE PLANO” CONFERMA LA MISURA CAUTELARE AGLI ARRESTI DOMICILIARI SENZA NEPPURE DISPORRE INTERROGATORIO DI GARANZIA. ANDATI AL TRIBUNALE DEL RIESAME, QUESTI COMMETTE UNA NULLITA’ ASSOLUTA IN VIOLAZIONE DELL’ART. 309 COMMA 8 C.P.P. E ART. 127 COMMA 3 E 5 C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 178 LETT.C E 179 COMMA 1 C.P.P. CHE RENDE NULLA LA MISURA CAUTELARE EMESSA DAL P.M. E GIP DI BARI PRIMA E POI CONFERMATA DAL GIP DI LECCE.

CHIARO ESEMPIO DI “CORDATA EVVERSIVA” COME SPIEGATA DAL P.M. NINO DI MATTEO ED IN VIOLAZIONE DI DIVERSI ARTICOLI DEL CODICE PENALE, DEL CODICE DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI E DELLA COSTITUZIONE:

La Costituzione

Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

LA SOVRANITA’ NELLA REPUBBLICA ITALIANA APPARTIENE AL POPOLO ED E’ FONDATA SUL LAVORO E QUINDI ANCHE SUI SINDACATI.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

LA CONVENZIONE EUROIPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO GARANTISCE LA LIBERTA’ SINDACALE E LA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE COME DA ART. 10 DELLA CONVENZIONE

Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

NON ESISTE IN ITALIA UNA LEGGE CHE VIETA UNA LIBERA MANIFESTAZIONE SINDACALE. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

NON ESISTE UNA LEGGE IN ITALIA CHE VIETA AI CITTADINI ED AI SINDACATI DI CIRCOLARE E MANIFESTARE LIBERTAMENTE, CHI LO IMPEDISCE, ANCHE SE MAGISTRATO COMMETTE UN ABUSO E VA’ PUNITO.

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

NON ESISTE IN ITALIA UNA LEGGE CHE VIETA UNA LIBERA RIUNIONE E MANIFESTAZIONE SINDACALE. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].

NON ESISTE IN ITALIA UNA LEGGE CHE VIETA UNA LIBERA ASSOCIAZIONE E MANIFESTAZIONE SINDACALE. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

NON ESISTE IN ITALIA UNA LEGGE CHE VIETA UNA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E LIBERA MANIFESTAZIONE SINDACALE. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

IL SINDACATO CARABINIERI HA DENUNCIATO ALTI VERTICI DELL’ARMA, PROCURATORI E GIUDICI PER I REATI DI TRUFFA, CORRUZIONE ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, CON PROCESSI PENALI TUTTI IN CORSO.

NON ESISTE IN ITALIA UNA LEGGE CHE VIETA TALE DIRITTO . QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UN SUO DIRITTO COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art. 102].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].

IL PUBBLICO MINISTYRO DI BARI ROBERTO ROSSI ED IL GIUDICE PAOLA ANGELA DE SANTIS HANNO DISTOLTO IL PRESIDENTE DEL SINDACATO DAL GIUDICE NATURALE, COSTITUENDO UN ABUSO ED UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [cfr. art. 97 c. 2].

I GENERALI ED UFFICIALI DEI CARABINIERI E LORO COMPLICI PROCURATORI E GIUDICI, ACCUSATI DI CORRUZIONE, TRUFFA ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, E VANNO ARRESTATI E NON “COPERTI” DA CORRENTI POLITICHE DELLA MAGISTRATURA E DA “CORDATE” EVVERSIVE DELLA STESSA MAGISTRATURA. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

LA TUTELA DEL LAVORO DI OGNI CITTADINO AVVIENE ANCHE ATTRAVERSO I PROPRI SINDACATI, IL CUI OPERATO NON PUO’ ESERE CENSURATO DA NESSUNO TANTO MENO DA MAGISTRTATI POLITICIZZATI. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 39

L’organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

IL SINDACATO CARABINIERI UNAC ( UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI) AVENDO EFFETTUATO LE REGISTRAZIONI PREVISTE DALL’ART. 39 DELLA COSTITUZIONE HA PERSONALITA’ GIURIDICA, E NON PUO’ SUBIRE ALCUNA RESTRIZIONE NE OBBLIGO TANTOMENO DA MAGISTRATI POLITICIZZATI ED EVVERSIVI. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA.

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

I MAGISTRATI QUALI CITTADINI ITALIANI HANNO IL DOVERE DI ESSERE FEDELI ALLA REPUBBLICA ED IL DOVERE DI ADOPERARSI CON DISCIPLINA ED ONORE.

NON ESISTE IN ITALIA UNA LEGGE CHE VIETA UNA LIBERA MANIFESTAZIONE SINDACALE. QUINDI LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ DI UN SINDACALISTA A SEGUITO DI UNA SUA MANIFESTAZIONE SINDACALE COSTITUISCE UN SEQUESTRO DI PERSONA. QUESTI MAGISTRATI NON HANNO AGITO CON DISCIPLINA ED ONORE E VANNO PUNITI.

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].

IL P.M. ROBERTO ROSSI AL MOMENTO DELLA SUA NOMINA A PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA DI BARI ERA ED E’ SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE PER GRAVISSIMI REATI DALLA PROCURA DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI LECCE E DI POTENZA, ED E’ CITATO CIVILMENTE PER RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MAGISTREATO DAL TRIBUNALE DI LECCE.

QUINDI COME HA POTUTO OTTENERE LA NOMINA A PROCURATORE CAPO?

E QUINDI APPARTENENTE AD UNA CORRENTE POLITICA MAESTRO DI “CORDATE EVVERSIVE” COME HA POTUTO ATTUARE ABUSI E SOPRUSI PERCHE’ GIA’ RECIDIVO?

Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

AI SINDACALISTI DEL SINDACATO CARABINIERI UNAC, VIENE VIETATO DA SUBITO IL GIUST PROCESSO ED IL GIUSTO CONTRADDITTORIO. VENGONO PRIMA EMESSI PROVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLE PROPRIE LIBERTA’ PERSONALI E POI I PROCESSI VENGONO ARCHIVIAITI.

Articolo 112

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

I GENERALI TEO LUZI, GIOVANNI NISTRI, TUTTLIO DEL SETTE, MARIO CINQUE, MASSIMO MENNITI, CLAUDIO LUNARDI, AMANUEL SCARSO ED ALTRI IN CONCORSO CONANTONIO MASSIMO NIZZOLA, SONO INDAGATI SU PROVE CONNCRETE, DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, TARANTO, ISERNIA, MILANO, AGRIGENTO, PALERMO E BARI, NONCHE’ DIRESIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI LECCE E DI POTENZA.

PER QUALE MOTIVO VERSO QUESTI “INTOCCABILI” NON VIENE ESERCITATA L’AZIONE PENALE CON L’ARRESTO IMMEDIATO PREVISTO DALLA LEGGE?